Linee guida per l’apprendistato professionalizzante
Semplificazione delle procedure per le aziende, tre cicli formativi legati al titolo di studio già acquisito, classificazione delle competenze che il tirocinante acquisisce, offerta formativa dell’apprendistato professionalizzante obbligatoria e disciplinata dalla Regolamentazione Regionale: sono i punti fondamentali delle “Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” approvate dalla Conferenza Stato Regioni.
Nel dettaglio, le linee guida fissano una durata minima della formazione che dipende dal titolo di studio conseguito. Previsti tre percorsi:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o di licenzia media;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (sono le superiori) o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.
Se l’apprendista ha già completato, in precedenti contratti, uno o più moduli formativi, può essere prevista una riduzione oraria del percorso formativo. La formazione si realizza in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati, e in genere viene effettuata nella fase iniziale del contratto di apprendistato.
Vengono poi dettagliate le competenze che possono essere oggetto di apprendistato:
- adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
- organizzazione e qualità aziendale;
- relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
- diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- competenze di base e trasversali;
- competenza digitale;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere
Le imprese possono avvalersi dell’offerta formativa pubblica, oppure organizzarla in proprio, nel qual caso devono rispettare i seguenti standard minimi: disporre di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
L’impresa deve registrare la formazione effettuata sull’apposito libretto formativo del cittadino, specificando anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. In mancanza del libretto formativo, bisogna predisporre un documento che ne abbia i contenuti minimi (fissati dal decreto del Ministero del Lavoro del 10 ottobre 2005 “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”), quindi generalità dell’apprendista, descrizione dei contenuti e delle attività svolte. Si possono eventualmente usare i moduli previsti dal contratto collettivo applicato.
Le imprese con sedi in più Regioni possono scegliere l’offerta formativa della Regione in cui c’è la sede legale oppure avvalersi di quella pubblica delle Regioni in cui hanno le sedi operative. Le Regioni devono recepire le linee guisa entro sei mesi dalla loro approvazione, quindi entro il 20 agosto 2014. Nel frattempo, viene istituito un gruppo tecnico al Ministero del Lavoro con una serie di compiti, fra cui la definizione di eventuali piattaforme comuni, l’individuazione di costi standard, l’articolazione dei moduli per certificare le competenze.