Green pass e lavoro: le nuove regole
Dal 15 ottobre 2021 quasi 23 milioni di lavoratori dovranno avere la Certificazione Verde
Dal 15 ottobre 2021 quasi 23 milioni di lavoratori dovranno avere la Certificazione Verde – che attesta la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo – per poter accedere ai luoghi dove lavorano.
Questa nuova legge sarà valida fino al 31 dicembre 2021 giorno in cui, salvo ulteriori prolungamenti, si concluderà lo stato di emergenza in Italia.
La regola avrà valore sia nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che dei dipendenti delle aziende private, e sarà compito dei datori di lavoro, o di persone da essi delegate, verificare che i lavoratori siano in possesso di certificazione verde in corso di validità, al momento dell’ingresso al posto di lavoro.
I metodi di controllo dovranno essere stabiliti dai datori di lavoro entro il 15 Ottobre 2021, con atto formale degli incaricati al controllo.
La certificazione verde si può ottenere:
– 14 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino;
– dopo aver effettuato un tampone con esito negativo antigenico o salivare, che ha la durata di 48 ore;
– con un tampone con esito negativo molecolare, la cui durata è di 72 ore.
La validità totale del Green Pass è di 12 mesi.
Il decreto-legge 127 del 2021 introduce anche l’obbligo per le farmacie, di effettuare tamponi “calmierati” ovvero a prezzi contenuti ma comunque sufficienti a coprire i costi d’acquisto. Il costo del tampone sarà comunque a carico del lavoratore, e non sarà l’azienda a doverne coprire il prezzo, salvo le diverse scelte che vorrà operare l’azienda.
I lavoratori esenti dall’obbligo vaccinale potranno sottoporsi gratuitamente al tampone.
Resta il distanziamento in azienda, malgrado l’obbligo del green pass: Il green pass, infatti, non fa venire meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e dai protocolli vigenti e, dunque, rimane il metro di distanza nei luoghi di lavoro.
Controlli e sanzioni
Gli operatori che potranno verificare la Certificazione Verde saranno:
– I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
– Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
– I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati (adeguatamente incaricati);
– Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali, è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19;
– I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Nelle aziende private, il Certificato Verde sarà controllato dal datore di lavoro, come richiede il Dl 127/2021, ma i datori di lavoro privati non dovranno avere delle piattaforme di controllo specifiche.
Nel caso in cui il lavoratore, non sia in possesso di una certificazione verde in corso di validità, al momento dell’ingresso in azienda, l’accesso al posto di lavoro può essergli precluso e sarà considerato assente ingiustificato.
In questa situazione, qualora il dipendente non provveda ad ottenere un Green Pass valido entro 5 giorni, potrà essere sospeso dal lavoro e non avrà diritto ad ottenere alcuna retribuzione.
Nel caso in cui riesca ad eludere gli eventuali controlli all’ingresso, il dipendente sarà comunque soggetto a possibili accertamenti a campione che potranno generare una sanzione pecuniaria tra i € 600,00 e i € 1500,00; allo stesso modo il datore di lavoro che non si sia accertato del rispetto dei controlli rischierà a sua volta una multa compresa tra i € 400,00 e i € 1000,00.
In ogni caso il lavoratore non rischierà di vedere annullato il proprio contratto di lavoro, ma questo verrà semplicemente sospeso fino alla scadenza della validità della legge.
Non sono previste, tuttavia, conseguenze di tipo disciplinare, ma solo una sospensione dello stipendio.
La verifica del green pass andrà fatta tutti i giorni: per tutelare la privacy, il datore non potrà tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno.
I datori fino a 15 dipendenti, poi, potranno sospendere i lavoratori senza green pass dopo il quinto giorno di assenza (mentre la sospensione non è prevista negli altri casi del lavoro privato) se intendono sostituirli con un altro lavoratore, ma solo fino a un periodo massimo di 20 giorni.
Niente green pass invece per chi sale a bordo di un taxi o per un idraulico che svolge attività presso privati; tuttavia, dovrà averlo come tutti gli altri liberi professionisti, quando accede ad un luogo di lavoro pubblico o privato.
Il governo chiarisce che non c’è obbligo del pass per i clienti di un taxi, mentre coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione, non dovranno controllare se ha il certificato in quanto «non sono datori di lavoro ma stanno acquistando dei servizi». Resta fermo che «è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass».
Diverso invece il discorso per colf e badanti. In questo caso infatti «il datore di lavoro è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass».
Quanto ai controlli, sulle aziende, il governo sottolinea che quelle imprese che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti previste dalla legge, non incorreranno nelle sanzioni, nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, «a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021»
A rigore poi, poiché l’obbligo per il lavoratore è di avere il green pass oltre che di esibirlo, dovrebbe averlo anche chi è in smart working, soprattutto se entra in determinati giorni nel proprio luogo di lavoro; Pur essendo pacifico che il mancato possesso del green pass non possa essere criterio di adibizione allo smart working».
Privacy e sicurezza
In fase di verifica della Certificazione, i dati personali sono tutelati attraverso l’utilizzo di App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, con la quale il personale addetto al controllo (adeguatamente incaricato) avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni.
Sarà sufficiente mostrare solo il QR Code della Certificazione.
In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde.
Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione.
La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.