La formazione obbligatoria per i professionisti ora è deducibile
Le spese per la formazione continua, resa obbligatoria per le professioni ordinistiche dall’articolo 7, comma 1 della Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), sono attualmente deducibili al 50%, in base all’articolo 54, comma 5, del Tuir (Dpr 917/1986), Testo unico delle imposte sui redditi.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha proposto la deducibilità integrale di queste spese (partecipazione a corsi, vitto e alloggio per il soggiorno), cui non è possibile sottrarsi vista l’obbligatorietà della formazione (la non osservanza dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare), con un primo risultato: un ordine del giorno, approvato in sede di conversione del decreto Destinazione Italia, con cui il Governo si impegna ad esaminare la questione.
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