L'Apprendistato stagionale
Il Dec. Leg.vo 276/03 non conteneva alcuna disciplina circa l’apprendistato stagionale e richiamando il requisito di durata del contratto di apprendistato professionalizzante non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, dichiarava l’impossibilità di utilizzare tale tipologia di rapporto in quelle attività che si esauriscono nel corso di una stagione.
Il Ministero del Lavoro pertanto, ha sostenuto, l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo, sottoscritto il 27.07.07, che anzitutto nel titolo relativo a “ stagionalità, mercato del lavoro ed ammortizzatori sociali “ registra la richiesta congiunta delle parti sociali firmatarie “ al Ministero del Lavoro di confermare che ai sensi delle disposizioni vigenti è possibile svolgere l’apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti collettivi stipulati …… anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal Dec. Leg.vo 276/03.”
Tutti i contratti collettivi del settore turistico, recentemente rinnovati, prevedono tra l’altro la possibilità di inquadrare i nuovi dipendenti avvalendosi dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante a carattere stagionali. In particolare il dl 1122008 interviene su durata del contratto, trasformazione anticipata del rapporto, formazione esclusivamente aziendale, formazione e responsabilità del datore di lavoro, sottoinquadramento e profili retributivi, cumulabilità dei rapporti di apprendistato
Al fine di semplificare le procedure burocratiche, il decreto legge 112/2008 abroga esplicitamente la comunicazione all’amministrazione dei dati dell’apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione (art.1 DM 7 ottobre 1999), le informazioni da dare alla famiglia dell’apprendista e la comunicazione all’ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt.21 e 24 DPR 1668/1956), la visita sanitaria prima dell’assunzione come apprendista (art.4 legge 25/1955).
Durata del contratto
Tolto il limite minimo di durata, d’ora in poi il contratto di apprendistato professionalizzante potrà durare anche meno di due anni ma, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni. Il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è venuto meno in funzione della piena valorizzazione della capacità di autoregolamentazione della contrattazione collettiva, nazionale o regionale, che potrà ora individuare percorsi formativi di durata anche inferiore ai due anni nel rispetto della natura formativa del contratto in questione e, dunque, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire.
Con la nuova disciplina risultano in linea anche quei contratti collettivi che consentono l’assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.
Formazione professionale
Il contratto del settore Turismo ha previsto che l’obbligo formativo venga assolto con una formazione imputata alla responsabilità del datore di lavoro e dunque in deroga alle previsioni dell’art. 49, d. lgs. n. 276/2003 e della normativa stagionale. L’attività formativa , sia teorica che pratica, interna all’azienda è fissata per ogni stagione in:
1) 15 ore di formazione esterna e 18 di formazione interna per i rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi di lavoro;
2) per i rapporti di lavoro pari o superiori a sei mesi di lavoro la formazione totale sarà pari a quella prevista per gli apprendisti annuali.
Retribuzione
La retribuzione dell’apprendista è determinata in percentuale rispetto alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: per i lavoratori di livello 2, 3, 4, la retribuzione è pari all’80% per la prima stagione, all’85% per la seconda, al 90% per la terza, al 95% per la quarta.
Diritto di precedenza
I lavoratori apprendisti stagionali godono del diritto di precedenza nell’assunzione per la stagione successiva. Tale diritto deve però essere esercitato dal lavoratore entro il 31 dicembre dell’anno di fine rapporto lavoro e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori stagionali godono dello stesso diritto di precedenza anche su eventuali futuri contratti anche a tempo indeterminato, rispettando le stesse tempistiche.
Diritto alla conservazione del posto di lavoro nei periodi di malattia e di infortunio
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1 gennaio e 31 dicembre) per le assenze per malattia e 180 giorni per anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre) per le assenze per infortunio. Ai fini del diritto alla conservazione del posto, le assenze per malattia non si cumulano con le assenze per infortunio.